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     Notifiche Sanitarie - Registrazione

 Modulistica da utilizzare ai fini della Registrazione:

 Tariffe e modalità pagamento:

INFORMAZIONI UTILI:

Sono soggetti a registrazione:

  • ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, tutti gli stabilimenti del settore alimentare che eseguono una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita ai quali non si applica il Regolamento (CE) n. 853/2004.

  • le seguenti attività che trattano prodotti di origine animale alle quali non si applica il Regolamento (CE) n. 853/2004:

  • la vendita di carni di pollame o lagomorfi macellati nell’azienda agricola fino a un massimo di 3.500 capi di volatili da cortile, piccola selvaggina da penna allevata e lagomorfi all’anno, da parte del produttore direttamente al consumatore finale, su sua richiesta, oppure a laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione, posti nell’ambito del territorio della provincia in cui insiste l’azienda o nel territorio delle province contermini, che forniscano direttamente al consumatore finale tali carni;

  

  • la cessione di alimenti di origine animale effettuata unicamente da un laboratorio annesso ad un esercizio di commercio al dettaglio ad altro esercizio di commercio al dettaglio e/o di somministrazione posto nell’ambito della stessa provincia e province contermini, a condizione che l’attività in questione non rappresenti l’attività prevalente dell’impresa alimentare in termini di volumi di prodotto riferiti ad un valore inferiore al 40% del prodotto lavorato/anno;
  • tutti gli stabilimenti del settore dei mangimi che eseguono una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, somministrazione e vendita di mangimi e materie prime per mangimi, nonché la somministrazione di proteine animali per l’alimentazione, ai sensi del reg. CE 999/2001 e successive modificazioni;

  • l’attività effettuata da parte di intermediari, comportante la compravendita (con o senza raccolta e/o trasporto di alimenti senza ulteriore trattamento/trasformazione degli stessi), con o senza sede di stoccaggio;

  • tutte le attività di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale (SOA) o di prodotti derivati sono soggette a procedura di registrazione, qualora non sia previsto il riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009.

Sono esclusi dalla registrazione ma soggetti a SCIA:

 

Le “Operazioni quali manipolazione, preparazione magazzinaggio e il servizio di prodotti alimentari da parte di privati a titolo occasionale durante manifestazioni quali feste parrocchiali, scolastiche o fiere locali (sono però escluse dall’applicazione del Reg. 852/2004)

 

Vendita diretta di prodotti primari da parte di aziende agricole

Per le aziende che effettuano la vendita di propri prodotti primari - compresa la quota non prevalente di produzione non propria consentita dal Dlgs 228 del 2008 - presso la propria azienda in un locale appositamente adibito a tale scopo o in forma ambulante, presso mercati o Farmer Market.

Quanto sopra non si applica alla vendita diretta di latte crudo mediante distributori automatici per la quale è prevista invece specifica notifica.

- Si precisa che esclusivamente per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta né SCIA né specifica notifica ai sensi del Reg. CE 852/2004.

Attività a carattere temporaneo

Per attività a carattere temporaneo, es: Centri ricreativi, soggiorni estivi, fiere, sagre, ecc, in cui vengono svolte anche preparazione/somministrazione/vendita di alimenti.

Attività saltuaria di alloggio e prima colazione (Bed and breakfast)

Strutture in possesso di autorizzazione al funzionamento

Le strutture in possesso di autorizzazione al funzionamento ai sensi di specifiche normative (DGR 564/00, DGR 846/07, DGR 1904/2011) che producono pasti per utenze particolari e per le quali non era previsto l’obbligo dell’autorizzazione sanitaria ex L. 283/62, quali:

  • le strutture per minori;

  • strutture socio-assistenziali con < 6 posti

     

Ambiti particolari:

 

Attività di ristorazione per Forze Armate, Polizia, Polizia Penitenziaria, VVF, e analoghi

L’attività di produzione e somministrazione pasti per esclusivo uso del personale delle Amministrazioni appartenenti alle suddette categorie è soggetta alla vigilanza degli organi a ciò deputati, afferenti ai Ministeri di competenza (art 6 L. 833/78, Dlgs 112/98, ecc).

Resta soggetta all’obbligo di notifica ai fini della registrazione l’attività di produzione e somministrazione pasti destinati ai detenuti o altre categorie di utenza, ancorché svolta all’interno delle strutture di tali Amministrazioni.

Trasporto

Le imprese di trasporto che veicolano tramite automezzi prodotti alimentari, mangimi e SOA o prodotti derivati, sono soggette alla registrazione della specifica attività secondo le modalità definite nel presente atto.

L’ OSA titolare di attività registrata/riconosciuta che detiene tali automezzi a servizio della suddetta attività, è tenuto a presentarne la notifica al SUAP del Comune dove ha sede operativa lo stabilimento (anche nel caso in cui la sede legale dell’impresa sia altrove).

Non sono tenute a notificare l’attività di trasporto le imprese che effettuano per conto proprio trasporti di prodotti alimentari - ad esclusione delle imprese che effettuano il trasporto di alimenti sfusi, carne, prodotti della pesca e surgelati (attività già soggette ad autorizzazione sanitaria ex art. 44 del DPR 327/80) - nel contesto di altre attività alimentari già registrate (compresi i produttori primari) e/o riconosciute in quanto la fase di trasporto è da considerarsi parte integrante dell’attività dell’impresa e pertanto inserita all’interno del piano di autocontrollo.

I prodotti della pesca contenuti in cassette sotto ghiaccio, così come le carni trasportate in cassette protette, sono tuttavia da considerarsi alimenti confezionati e pertanto il loro trasporto non esclusivo (ad esempio, da parte di attività di ristorazione, alberghiera, commercio al dettaglio, ecc.) non deve essere notificato.

Si precisa che l’attività di trasporto al di fuori del territorio regionale da parte di imprese registrate/riconosciute per altra attività prevalente e per la quale, come sopra precisato, non è previsto obbligo di specifica notifica, potrà comunque essere registrata qualora richiesto espressamente dalle imprese stesse.

 

 

Sono esclusi dalla registrazione:

Le attività comportanti l’offerta gratuita di alimenti e bevande nell’ambito di promozione di prodotti alimentari e/o dimostrazione di attrezzature per la loro preparazione.

Sono esclusi dalla registrazione tramite SUAP ma devono essere registrati presso l’Area Sanità Pubblica Veterinaria dell’AUSL della Romagna - Forlì:

Le attività di produzione primaria finalizzate esclusivamente alla produzione di alimenti per il consumo domestico privato (autoconsumo avicunicoli max 250 capi, autoconsumo ovicaprini max 5 capi, allevamenti suini ingrasso a carattere familiare max 4 capi) fatta eccezione per gli apicoltori (vedi modello apicoltura).

Attività di apicoltura con un numero di alveari inferiore a 20 con produzione di miele e altri prodotti dell’alveare per uso domestico privato con cessione occasionale di piccoli quantitativi direttamente al consumatore finale o al titolare di esercizi al commercio al dettaglio, in sede locale (Provincia o Provincie contermini)

Gli allevamenti di animali non finalizzati alla produzione di alimenti (es. cavalli da diporto).

Esposizioni/manifestazioni con presenza di animali.

Le attività che rientrano negli obblighi di autorizzazione ovvero registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1/2005 (“…sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97”) non sono soggette a registrazione ai sensi della presente procedura in quanto già regolamentate con Determina 12453 del 17/10/2008.

Detenzione di scorte di medicinali veterinari da parte di impianti di allevamenti/strutture veterinarie private/veterinari liberi esercenti al di fuori delle strutture che devono richiedere il rilascio dell’autorizzazione direttamente all’Area di Sanità Pubblica Veterinaria.

Attivazione delle strutture veterinarie private in quanto la specifica autorizzazione va richiesta secondo il vigente Regolamento Comunale d’Igiene.

Le attività di commercio al l’ingrosso e dettaglio di medicinali veterinari le cui autorizzazioni sono rilasciate secondo quanto espressamente previsto dal D.Lgs 193/2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Forlì - Piazza Saffi, 8 47121 Forlì - Tel. 0543 712111 - Partita IVA: 00606620409