Procedimento Automatizzato e Procedimento Unico
Procedimento automatizzato (art. 5 del D.P.R. 160/2010)
Nel caso in cui l’attività di produzione di beni e servizi sia soggetta alla disciplina della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di cui all’art. 19 della legge 241/1990, la segnalazione è presentata al SUAP.
La segnalazione deve essere corredata da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonchè dagli elaborati tecnici di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Nel caso di presentazione della SCIA tramite la piattaforma on-line SuapER, il sistema informatico verifica in modo automatico la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati obbligatori e, in caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta.
A seguito di tale rilascio, il richiedente può avviare immediatamente l'intervento o l'attività.
La ricevuta informatica non equivale a comunicazione di avvio del procedimento e non sostituisce il controllo di completezza documentale e correttezza amministrativa effettuato dagli uffici competenti.
Nel caso di presentazione della SCIA mediante invio telematico, al di fuori della piattaforma SuapER, la ricevuta di avvenuta consegna della PEC da parte del gestore è valida ai fini dell’avvio dell’intervento o dell’attività.
Procedimento unico (art. 7 del D.P.R. 160/2010)
Al di fuori dei casi di SCIA, che sono disciplinati nell’ambito del procedimento automatizzato, le istanze per la realizzazione o modifica di impianti produttivi di beni e servizi e per l'esercizio delle attività di impresa sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.
Decorso il termine per la verifica di completezza della documentazione, il SUAP entro i successivi 30 giorni, adotta il provvedimento conclusivo del procedimento ovvero indice una conferenza di servizi.
La conferenza di servizi può essere indetta, anche su istanza del soggetto interessato, quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche.
La conferenza di servizi è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali.
Scaduto il termine per l’emanazione del provvedimento conclusivo, se non è stata indetta la conferenza di servizi l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento.