Procedimento Unico
Procedimento unico (art. 7 del D.P.R. 160/2010)
Al di fuori dei casi di SCIA, che sono disciplinati nell’ambito del procedimento automatizzato, le istanze per la realizzazione o modifica di impianti produttivi di beni e servizi e per l'esercizio delle attività di impresa sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.
Decorso il termine per la verifica di completezza della documentazione, il SUAP entro i successivi 30 giorni, adotta il provvedimento conclusivo del procedimento ovvero indice una conferenza di servizi.
La conferenza di servizi può essere indetta, anche su istanza del soggetto interessato, quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche.
La conferenza di servizi è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali.
Scaduto il termine per l’emanazione del provvedimento conclusivo, se non è stata indetta la conferenza di servizi l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento.